| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 179. Cronotachigrafo.
Nuovo codice della strada, d.lgs. 1992 n. 285, agg
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- TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
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a
cura di Maurizio Marchi
Art. 179. Cronotachigrafo
e limitatore di velocità
1. Nei casi previsti dal Regolamento CEE n.3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel
Regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive
comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei
casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75
a Euro 2.754,15. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso
che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo. DETRAZIONE
PUNTI 10 (20 se patente da non più di 5 anni)
2-bis Chiunque circola con un autoveicolo non munito
di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un
limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate
o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è
raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o
l'alterazione del limitatore di velocità DETRAZIONE PUNTI 10 (20 se patente da non più di 5
anni)
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione
al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli
di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di
cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione,
relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la
durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura
stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono
essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6 bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere
che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi
ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni
di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o
riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della
funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del crontachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha la circolazione di veicolo con limitatore
di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso o non funzionante
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il
titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da
effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma
7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.
3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9.Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis2
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del limitatore di
velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo
I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso
di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il
verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie
verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio
cronotachigrafo.