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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 209. Prescrizione.



Nuovo codice della strada, d.lgs. 1992 n. 285, agg - - TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI - Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI - Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME -




La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)
-------------------------------------------------------------------------------- (1) Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.





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