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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 87 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per



Comunicazioni elettroniche - d.lgs 259/2003 - - - Capo V Disposizioni relative a reti ed impianti - -




impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di
impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni
radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a
radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti
radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene
autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è
presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione
della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine
della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata
della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di
pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più
operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza
in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente
la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i
dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della
documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della
domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle
Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e
dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché
quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si
intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della
relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di
dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla
formazione del silenzio-assenso.





La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012

avv. Claudio Mellone

4 video, 28 minuti

in MP3 ed MP4




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