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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 93 Divieto di imporre altri oneri
Comunicazioni elettroniche - d.lgs 259/2003
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- Capo V Disposizioni relative a reti ed impianti
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1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono
imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere
indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione
e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base
all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere
di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato
secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero
dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui
all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
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