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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 106 Obblighi dei rivenditori.



Comunicazioni elettroniche - d.lgs 259/2003 - - parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L’Autorità TITOLO III RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO - Capo II CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO - -




1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare
sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato
senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli
apparecchi di cui all’articolo 105.





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