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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 140 Attività di radioamatore all’estero



Comunicazioni elettroniche - d.lgs 259/2003 - - - Capo VII RADIOAMATORI - -




1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata
ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni
temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su
mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in
Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei
Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero
l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno
temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento
delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel
Paese visitato.





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