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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 143 Stazioni ripetitrici



Comunicazioni elettroniche - d.lgs 259/2003 - - - Capo VII RADIOAMATORI - -




1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto
delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione
generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di
messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a
comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139
relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.





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