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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 144 Autorizzazioni speciali



Comunicazioni elettroniche - d.lgs 259/2003 - - - Capo VII RADIOAMATORI - -




1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e
l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti,
ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica
della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal
Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori
nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti
di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione
generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore.





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