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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietā industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 77. Operazioni dipendenti da rapporti in corso o giā assoggettate all'imposta generale sulla entrata.



Testo Unico Iva dpr 633/1972 al 2002 - - - - -




Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente giā assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata č ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata č stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformitā a disposizioni vigenti alla detta data, la imposta stessa č ammessa in detrazione dalla imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.





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