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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietą industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Articolo 118 Promozione di attivitą di studio e ricerca



Codice dei beni culturali e del paesaggio al Genna - - PARTE SECONDA Beni culturali - TITOLO II Fruizione e valorizzazione - Capo II Principi della valorizzazione dei beni culturali - -




1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universitą e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivitą conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivitą di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universitą e di altri soggetti pubblici e privati.





Diritto penale, 2012

Avv. Claudio Mellone.

52 video, 8 ore

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