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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Articolo 139 Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico



Codice dei beni culturali e del paesaggio al Genna - - PARTE TERZA Beni paesaggistici - TITOLO I Tutela e valorizzazione - Capo II Individuazione dei beni paesaggistici - -




1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, é pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136, comunica l’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla città metropolitana o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l’indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell’immobile può presentare osservazioni alla regione.





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