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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 192. Continuazione della procedura



Codice proprietà industriale - - - Capo IV ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E - Sezione IV Termini -




1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura e' ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.
2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.





La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012

avv. Claudio Mellone

4 video, 28 minuti

in MP3 ed MP4




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