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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 188 (Poteri di intervento)



Codice assicurazioni - - TITOLO XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI - CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI - -




1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice,
può:

a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori
generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali
rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato
per i rami vita e l’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di
controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli
argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i
provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi
amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo
operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato
assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività
di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei
periti assicurativi.
3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia
dell’autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.





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