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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 139 (Legittimazione ad agire)
Codice del consumo
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- PARTE V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA TITOLO II Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia
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1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto
disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione
degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice,
nonché dalle seguenti disposizioni legislative: a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività
televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio
1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso
umano.
2. Gli
organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato
dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all’articolo 140,
nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato.
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ed. settembre 2012
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