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TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.



Nuovo codice della strada, d.lgs. 1992 n. 285, agg - - TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO - - -




a
cura di Maurizio Marchi



Art. 143. Posizione dei veicoli sulla
carreggiata.



FORSE



1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.



2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata.



3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si
incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che
circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno
due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di
circolazione.



4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si
deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.



5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie
per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la
corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. style='background:yellow;mso-highlight:yellow'>DETRAZIONE PUNTI 4 (8 se patente
da non più di 5 anni)



6. abrogato da decreto legislativo 9/2003



7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una
carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la
corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico,
possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi
intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non
possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a
sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste
manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è
consentita anche a destra.



8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui
binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.



9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato
della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata
dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa
al loro senso di circolazione.



10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola
salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa
segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro
la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.



11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20
. style='background:yellow;mso-highlight:yellow'>DETRAZIONE PUNTI 4 (8 se patente
da non più di 5 anni)



12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la
carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate
separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60
Dalla violazione
prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. style='background:yellow;mso-highlight:yellow'>DETRAZIONE PUNTI 10 (20 se
patente da non più di 5 anni)



13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro
137,55.


















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