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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 122 Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione



Comunicazioni elettroniche - d.lgs 259/2003 - - - Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO - -




1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di
comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101,
comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E’ comunque necessario il
previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti
individuali di uso delle frequenze.
2. E’ consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per
motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla
protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti,
gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del
territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per
l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle
parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.





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