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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 2 (Classificazione per ramo)
Codice assicurazioni
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- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO I DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
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1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il
rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di
prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell’attività lavorativa.
2. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai
rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata
autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio
demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di
danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito
ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L’impresa che ha
ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma
1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e
di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli
terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli
fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito
dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni
compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami
3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento,
quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso
di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità
risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la
responsabilità del vettore);
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate
ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione;
vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza
di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di
redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così
denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, .Infortuni e malattia.;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, .Assicurazioni auto.;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, .Assicurazioni
marittime e trasporti.;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11,
.Assicurazioni aeronautiche.;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, .Incendio ed altri danni ai beni.;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, .Responsabilità civile.;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, .Credito e cauzione.
;
h) per tutti i rami, .Tutti i rami danni.
.
5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale,
appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in
un altro ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi
rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi
compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati
accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a),
b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l’assistenza da
fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal
luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi
o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei
rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione
nel territorio comunitario.
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