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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 6 (Destinatari della vigilanza)
Codice assicurazioni
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- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
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1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio
della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e
in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi
collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita
o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse
imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica
normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di
assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo. Art. 7
(Reclami)
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la
rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo
all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel
presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con
regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
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