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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 9 (Regolamenti e altri provvedimenti)
Codice assicurazioni
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- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
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1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal
Presidente dell’Istituto nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi
4 e 5.
3. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione degli
atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP disciplina, in particolare, i
procedimenti relativi all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle
sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché
della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto
compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti
amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’ISVAP determina i casi
di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai
principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’ISVAP
possono essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate
dall’ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i
regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale
adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché
ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono
pubblicati dall’ISVAP nel suo Bollettino entro il mese successivo a quello della loro
adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero
delle attività produttive, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso
dell’anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di
quelli già emanati.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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