|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
Art. 10 (Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità )
Codice assicurazioni
-
- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
-
-
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’ISVAP in ragione della sua
attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini
su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici
ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell’ISVAP tutte
le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.
3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono
vincolati dal segreto d’ufficio.
4. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d’Italia,
la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la
Commissione vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC),
e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine di agevolare
l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il
segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle
attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i
dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei
rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare
l’esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall’ISVAP non
possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso
dell’autorità che le ha fornite.
8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti
obblighi di riservatezza, l’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità
competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione europea.
9. L’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie
nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all’estero,
relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di
informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
| |
Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
Vedi l'indice
|