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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 12 (Operazioni vietate)



Codice assicurazioni - - TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA - CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI - -




1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno
per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e
quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di
violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
2. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per
oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività assicurativa. CAPO II
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA





La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012

avv. Claudio Mellone

4 video, 28 minuti

in MP3 ed MP4




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