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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 14 (Requisiti e procedura)
Codice assicurazioni
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- TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di
mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni,
costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice
civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento CE n.
2157/2001 relativo allo statuto della società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non
inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato
dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e
cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale,
accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto
all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il
programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai
ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano
in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati
dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri
da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono
classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del
vettore.
2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel
comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che
nega l’autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato
all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'autorizzazione di cui all’articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita
sezione dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta
comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicità dell’albo.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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