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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 15 (Estensione ad altri rami)
Codice assicurazioni
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- TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende
estendere l’attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere
preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre
interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per
l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle
riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Qualora per
l’esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia più elevata di quella
posseduta, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’impresa,
dopo aver ottenuto un’autorizzazione limitata ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
intenda estendere l’esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è
stata autorizzata in via limitata.
4. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l’estensione
dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
5. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che
aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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