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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 17 (Procedura per l’accesso in regime di stabilimento)
Codice assicurazioni
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- TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui
all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2,
trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale
l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa
possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza
delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria
dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero
quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di
professionalità.
3. L’ISVAP informa prontamente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del
comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L’impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività prima di
aver ricevuto una comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato
membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi
sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall’ISVAP la
comunicazione di cui all’articolo 16. L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa
ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che
pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse
generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata
ai sensi dell’articolo 16, comma 1, deve informarne l’ISVAP e l’autorità di vigilanza
dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in
atto quanto comunicato. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle
condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se
del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro
interessato. L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale
comunicazione che pervenga dall’autorità di vigilanza dello Stato membro della
sede secondaria entro il medesimo termine.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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