|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
Art. 23 (Attività in regime di stabilimento)
Codice assicurazioni
-
- TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
-
-
1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle
disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se l’impresa si propone di assumere
rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la
dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e
aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e
sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della
Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa
deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare
come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che
sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’ISVAP
indica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa,
giustificata da motivi d’interesse generale, che l’impresa deve osservare
nell’esercizio dell’attività.
4. L’impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio
della Repubblica dal momento in cui riceve dall’autorità di vigilanza dello Stato di
origine la comunicazione dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del
termine di cui al comma 3.
5. L’impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa
l’ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’ISVAP
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei
presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato.
| |
La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
|