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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 24 (Attività in regime di prestazione di servizi)
Codice assicurazioni
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- TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione
all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se l’impresa
si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante
per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro
dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
2. L’impresa può iniziare l’attività dal momento in cui l’ISVAP attesta di aver ricevuto
la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L’impresa comunica all’ISVAP, attraverso l’autorità di vigilanza dello Stato
membro d’origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per
l’accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, l’impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di
agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se
tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o
tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto
dell’impresa stessa.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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