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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 31 (Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita)
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via
continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di
attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2 e 6,
e 93, comma 5.
2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario incaricato sia messo in
grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle
informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si
avvalgono della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire la
corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al
loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza
dell’attuario medesimo.
4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP della
perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di
incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di
attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute
dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato dall’impresa, direttamente o
su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’Ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa
provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a
comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo
attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha
l’obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni
formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si
trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa.
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