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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 35 (Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1. Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i premi puri ed i
caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed
estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l’impresa può
fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna
delle tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza
degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle
informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti
l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi
richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per
qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità
rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro
per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli
organismi indicati nel comma 2.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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