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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 36 (Riserve tecniche dei rami vita)
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO II RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI
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1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche,
sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono
costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali
e delle regole applicative individuate dall’ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato,
che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di
effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario incaricato
ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e
l’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare
per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 32, comma 3. L’impresa,
se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo
stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita
riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie
per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei
sinistri da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da
attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli
utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o
non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste
nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche
dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base
agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il confronto tra le basi
tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche
ed i risultati dell’esperienza diretta.
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