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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 38 (Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività)
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO III ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
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1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di proprietà
dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la
liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
dispersione degli attivi medesimi.
2. L’impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi,
compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel regolamento
adottato dall’ISVAP. L’Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie,
le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le
regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l’inammissibilità ad essere destinati,
in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata
richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in
categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società
controllata, che per conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte
gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei
princìpi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società
controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa può localizzare gli attivi
posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta
dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno
Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei
crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo
quanto disposto dall'articolo 47.
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