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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 41 (Contratti direttamente collegati ad indici
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO III ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
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o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio)
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore
delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore
di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le
riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote dell’organismo di investimento collettivo del
risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite,
oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un
indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma
1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure,
qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità
che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento
particolare.
3. L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di
cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per
far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai
commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle
obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una
garanzia di risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle
corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l’articolo 38.
5. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per
l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura
delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.
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