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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 42 (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO III ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
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1. L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi
iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all’ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono
riservate in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa
con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente
comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute
dall’impresa e non iscritte nel registro.
3. L’impresa comunica all’ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro.
L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta
del registro, con particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate,
nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche. Art. 43
(Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime
di stabilimento negli Stati terzi)
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa
costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti
alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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