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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 44 (Margine di solvibilità)
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO IV MARGINE DI SOLVIBILITÀ
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1. L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la
complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP
disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del
margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle
disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto
dell’impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno
prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo
di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di
specifici impegni o a rettifica di voci dell’attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei
dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del
cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del
margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo
comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali
cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi
del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le
condizioni stabilite all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali
cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi
vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell’impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri
creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in
essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a
concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di
detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui
alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e
gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative,
devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione,
l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per
periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali
individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto,
nell’ambito della determinazione del patrimonio dell’impresa, agli effetti del
margine di solvibilità.
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