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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 46 (Quota di garanzia)
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO IV MARGINE DI SOLVIBILITÀ
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1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun
caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun
caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata
all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota
di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora
l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per
il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.
4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di
cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al
provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento
adottato dall’ISVAP, in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al
consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque
per cento.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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