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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 51 (Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)
Codice assicurazioni
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- TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
- CAPO V IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
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1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel
territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami
danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di
autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1, il
margine di solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie
sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno
di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato
una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia.
L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati
membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede
secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga
demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle
sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In
caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28,
comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della
solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo
di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in
cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia
dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di
essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli
Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di
vigilanza.
5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di
solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi
secondarie stabilite negli Stati membri.
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