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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 52 (Nozione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
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1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice
civile può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e
limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la
disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le
condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione
devono essere rappresentate da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere
nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le
prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve
prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere
contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà
dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a
decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle
disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui
all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
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