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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 53 (Attività esercitabili)
Codice assicurazioni
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- TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
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1. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II
di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli
rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica
l’articolo 12.
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