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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 60 (Attività in regime di stabilimento)



Codice assicurazioni - - TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE - CAPO III IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO - -




1. L’esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica da parte dell’impresa che ha sede legale in un altro Stato membro o in
uno Stato terzo è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP.
2. L’ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle
di cui all’articolo 59, comma 1, la procedura per l’accesso in regime di stabilimento
nel territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita
sezione dell’albo le imprese di riassicurazione estere e ne dà pronta comunicazione
all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione all'albo. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.





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