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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 64 (Riserve tecniche del lavoro indiretto)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
- CAPO I IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
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1. L’impresa che esercita l’attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva,
costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle
retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio
italiano ed estero è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato
dalle imprese cedenti. L’impresa valuta la congruità delle riserve del lavoro indiretto
affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio
le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l’impresa costituisce le riserve
tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove
esistenti, fatta salva l’applicazione dei principi di cui al comma 2.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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