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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 68 (Autorizzazioni)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
- CAPO I PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
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1. L’ISVAP autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni rilevanti in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e in ogni
caso l’acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque effettuata quando
comporta, tenuto conto delle azioni già possedute, una partecipazione superiore al
cinque per cento del capitale dell’impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L’ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti
quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con
regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il
controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l’acquisizione del
controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le
autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in
via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l’impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
4. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un
soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una
gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto
riguardo ai possibili effetti dell’operazione sulla stabilità, sull’efficienza e sulla
protezione degli assicurati dell’impresa interessata. L’ISVAP si pronuncia entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’autorizzazione si intende
concessa se l’ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l’ISVAP richieda le
informazioni od esegua gli accertamenti di cui all’articolo 71, che siano necessari
per il rilascio dell’autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle
informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque
concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati
terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l’ISVAP comunica la richiesta di
autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla
comunicazione, il rilascio dell’autorizzazione.
7. L’ISVAP può sospendere o revocare l’autorizzazione, tenuto conto delle
partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all’articolo 70 o di
altri eventi successivi all’autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l’autorizzazione
sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e
all’impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L’ISVAP determina con regolamento, in conformità con i principi stabiliti dal
Ministro delle attività produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera oo), le
disposizioni di attuazione.
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