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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 72 (Nozione di controllo)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
- CAPO I PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
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1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del
codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per
oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o
revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza
ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni
relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della
maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione
o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo,
finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
partecipazioni possedute;
4)
l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità
delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente,
legami importanti e durevoli di riassicurazione. Art. 73
(Partecipazioni indirette)
1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le
partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il
creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i
diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene
conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di
entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva
attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa. Art. 74
(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sull’impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, non possono
essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le
comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il
voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è
impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere
proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa
e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione
ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle
imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono
state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti
dall’ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole
statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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