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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 77 (Requisiti dei partecipanti)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
- CAPO II REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA
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1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, determina, con regolamento, i
requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce
le soglie partecipative per l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si
considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione,
inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del
codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi
dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le
partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei
requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.
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