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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 79 (Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
- CAPO III PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
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1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può
assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino
attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1,
ha carattere di strumentalità o di connessione con l’attività assicurativa o
riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse
da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l’operazione è
soggetta all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP. Si applica l’articolo 68, commi
5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione
di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi
partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al
presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese di
assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al
capo I.
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