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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 81 (Vigilanza prudenziale)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
- CAPO III PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
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1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 79 e
80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto
riguardo alla natura ed all'andamento dell’attività svolta dalla società partecipata,
alla dimensione dell’investimento in relazione al patrimonio libero dell’impresa,
l’ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di
sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che
l’operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’ordine, l’ISVAP nomina un commissario
con i compiti previsti dall’articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all’articolo
230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero
propone al Ministro delle attività produttive l’adozione del provvedimento di
amministrazione straordinaria oppure la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività.
4. La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso,
l’esclusione dell’investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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