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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 83 (Impresa capogruppo)



Codice assicurazioni - - TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO - CAPO IV GRUPPO ASSICURATIVO - -




1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero
l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla,
direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non
è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede
legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e
prudente gestione del gruppo.





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