RicercaGiuridica.com
La banca dati social e gratuita per le sentenze
Newsletter gratuita info e privacy:

Follow on Twitter Facebook Scrivici Stampa    


Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 84 (Impresa di partecipazione capogruppo)



Codice assicurazioni - - TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO - CAPO IV GRUPPO ASSICURATIVO - -




1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le
disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza
previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano
gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi
I e II del presente titolo.





Diritto penale, 2012

Avv. Claudio Mellone.

52 video, 8 ore

Vedi l'indice




RICORDA: TESTO NON VIGENTE - Tutti i diritti riservati - Info legali - Privacy policy - Ticker IusOnDemand srl - P.IVA: 04446030969