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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietą industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 88 ( Disposizioni applicabili)



Codice assicurazioni - - TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI - CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO - -




1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio
della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e
III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si
applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita
o nei rami danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi
sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione
che esercitano solo l'attivitą nel ramo malattia esclusivamente o principalmente
secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.





La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012

avv. Claudio Mellone

4 video, 28 minuti

in MP3 ed MP4




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