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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 90 (Schemi)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO
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1. L’ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che
le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle
riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità.
2. L’ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative,
prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, nonché stabilire la
documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle
verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti
di bilancio secondo quanto disposto dall’ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali
nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio
consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare
l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’ISVAP può richiedere dati, notizie ed
informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di
riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso
in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’ISVAP ne
richiede la collaborazione.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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