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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 91 (Principi di redazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
- CAPO II BILANCIO DI ESERCIZIO
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1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che
emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di
qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio
consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili
internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, e le
sedi secondarie di cui all’articolo 88, comma 2, che non utililizzano i principi
contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al
bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall’articolo 89.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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