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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 94 (Relazione sulla gestione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
- CAPO II BILANCIO DI ESERCIZIO
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1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le
informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami
esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle
alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto,
dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti,
controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo
del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote
detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
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